Aggiornamento 31/05/2024

Per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sorte in relazione ai contratti con i consumatori disciplinati dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del Capo I del Titolo III della parte III del Codice del Consumo ed inerenti alle presenti Condizioni, i nostri clienti potranno ricorrere alle procedure di mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010, ovvero potranno ricorrere agli organismi di ADR mediante la piattaforma ODR di risoluzione on line delle controversie, istituita e gestita dalla Commissione Europea, e accessibile tramite il seguente link http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Dal 15 febbraio 2016 consumatori e professionisti hanno accesso ad una nuova piattaforma per la risoluzione delle controversie online (ODR, Online Dispute Resolution). Con la direttiva 2013/11/UE (recepita in Italia lo scorso agosto 2015) è stato introdotto un sistema per cui i consumatori possono, su base volontaria, presentare reclamo nei confronti di professionisti dinanzi a organismi che offrono procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque di risoluzione delle controversie. È stato pertanto modificato il Codice del Consumo aggiungendo una parte relativa alla risoluzione stragiudiziale delle controversie tra professionisti e consumatori. A livello comunitario, a seguito del regolamento europeo 524/2013 relativo alle controversie online dei consumatori, è stata creata una apposita piattaforma ODR disponibile al seguente link http://ec.europa.eu/odr.
La nuova piattaforma online è multilingue e funziona in questo modo: il consumatore riempirà un modulo online e lo inoltrerà alla piattaforma ODR. Il soggetto interessato riceverà il reclamo e, dopo aver individuato l’organismo di risoluzione alternativa delle controversie (per esempio presso una camera di commercio) da coinvolgere, la documentazione circa la lite verrà automaticamente trasmessa dalla piattaforma online a detto organismo. L’organismo cui sarà stato trasmesso il reclamo comunicherà senza ritardo alle parti se accetta o meno di trattare la controversia. Non sarà necessaria la presenza fisica delle parti o di loro rappresentanti, a meno che le norme procedurali dell’organismo coinvolto lo prevedano e le parti siano d’accordo. La decisione dovrà essere presa entro 90 giorni dalla ricezione del reclamo da parte dell’organismo di risoluzione alternativa delle controversie che ha accettato di prendere in carico la lite. Tutti questi rimedi si aggiungono e non si sostituiscono a quelli già previsti dalla legge.